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Melius Club

Giorno del ricordo 2026


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analogico_09
1 ora fa, mozarteum ha scritto:

Ho troppi abbonamenti musicali da mantenere se no volentieri

 

 

Però Roberto ,  pur nel terrore ai tempi di stalin, e pure prima, la cultura musicale in russia era di altissimo livello.., non c'era da fare costosi abbonamenti, avevano i più grandi artisti, compositori e strumentisti, vantanti, balletti, il coro dall'armata rossa... :classic_laugh: certo il povero Sciostak ne avrebbe da raccontare fosse ancora vivo, ma da quella temperie che si formò il suo genio, magari a vienna sarebbe finito per fare il compositore di waltzer... :classic_biggrin:

 

Comunque in "fascistonia", nella terra che non esisteva non esisteva quindi la cultura, ieri come oggi.., e stanno lìn a revangeare sull preminenza culturale che preferisce ancora svoltare a sinistra...  :classic_cool:

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analogico_09
10 minuti fa, dariob ha scritto:

Ci mancherebbe altro!

Allora quelli nazisti sono stati orrori,

Mantre quelli comunisti sono stati errori.

Corretto?

 

 

E' corretto constatare che che ti piace seguitare a fare figuracce credendo di fare lo spiritoso, e sarbbe meglio per te farci e non già esserci, ma è da molto tempo che dai prova di tendere verso la seconda opzione. Dovresti darci un taglio con i cicchetti a quest'ora e con l'ot. 

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56 minuti fa, loureediano ha scritto:

comunismo sovietico ci avrebbe evitato la DC, la cloaca massima in cui sono affluiti gran parte dei fascist

Ooooooooooooooooooooohhhhhhh, eccheccaspita!

Ricordiamo che il fascismo si fonda anche sugli anarchici e i sindacalisti socialisti insoddisfatti della mancata rivoluzione promessa dai comunisti e mai fatta. Alcuni irriducibili rimasero comunisti, molti, svegli, cambiarono casacca.

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Il 11/02/2026 at 06:54, jakob1965 ha scritto:

sono stupito a leggere un poco certi commenti

Anche io. Rispetto e ricordo per tante vittime e per le loro famiglie. Rispetto anche per il contesto storico e la cultura forzata del tempo. Silenzio di riflessione è dovuto a tutti questi morti ( uccisi barbaricamente) e questo giorno non deve essere un' occasione per commenti fuori luogo.  (Imho).

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DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 4 

Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

(GU n.137 del 23-6-1946)
 

 Vigente al: 23-6-1946  

 

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato,  conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98; 
  Visto l'art. 8 dello Statuto; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di  concerto
con i Ministri per l'interno, per  la  guerra,  per  la  marina,  per
l'aeronautica e per l'agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
                    Amnistia per reati in genere 
 
  E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge  commuta  una
pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel
massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria. 

                               Art. 2. 
     Amnistia per delitti politici commessi dopo la liberazione 
 
  E' concessa amnistia per i delitti politici puniti con  pena  anche
superiore a quella indicata nell'art. 1,  ove  siano  stati  commessi
nelle singole parti del territorio nazionale dopo  l'inizio  in  esse
dell'amministrazione del Governo  militare  alleato  o,  riguardo  al
territorio rimasto  sotto  l'amministrazione  del  Governo  legittimo
italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l'8 settembre 1943. 

                               Art. 3. 
                 Amnistia per altri delitti politici 
 
  E' concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e  5  del
decreto legislativo  luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.  159,  ed
all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n.
142, e per i reati ad essi connessi a'  sensi  dell'art.  45,  n.  2,
Codice procedura penale, salvo che siano stati  compiuti  da  persone
rivestite di elevate funzioni di direzione civile  o  politica  o  di
comando militare,  ovvero  siano  stati  commessi  fatti  di  strage,
sevizie particolarmente efferate, omicidio  o  saccheggio,  ovvero  i
delitti siano stati compiuti a scopo di lucro. 

                               Art. 4. 
                      Esclusioni dall'amnistia 
 
  Sono esclusi dall'amnistia concessa coi precedenti articoli: 
    1° il delitto di cui all'art. 575 Codice penale,  salvo  che  sia
stato commesso entro il 31  luglio  1945  nelle  condizioni  previste
dall'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale  17
novembre 1945, n. 719; 
    2° i reati di  cui  al  decreto  legislativo  luogotenenziale  12
ottobre 1944, n. 823, sulla repressione della prostituzione, e quelli
di cui agli articoli 531 e seguenti del Capo II, Titolo IX, Libro  II
del Codice penale; 
    3° i reati di cui agli articoli 318, 319,  321,  422  e  564  del
Codice penale; 
    4° i delitti previsti dal Capo IV, Titolo I, Libro II del  Codice
penale; 
    5° i reati militari per i quali provveda l'articolo 15. 

                               Art. 5. 
            Accertamento dell'indole politica del delitto 
 
  Ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza  o  dagli  atti
del procedimento  non  apparisca  sufficientemente  stabilito  se  il
delitto sia d'indole politica, il giudice competente ad  emettere  la
declaratoria di amnistia dispone gli opportuni accertamenti. 
Gli stessi accertamenti disporra' la Suprema Corte di Cassazione, ove
penda ricorso. 

                               Art. 6. 
            Richiesta di giudizio da parte dell'imputato 
 
  L'amnistia  non  si  applica  qualora  l'imputato,  prima  che  sia
pronunciata sentenza di non  doversi  procedere  per  estinzione  dal
reato per l'amnistia, dichiari di non volerne usufruire. 

                               Art. 7. 
                         Computo delle pene 
 
  Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia  si  seguono,  per  il
computo delle pene e per  ogni  altra  determinazione  di  legge,  le
regole dell'articolo 32 del Codice di procedura penale. 

                               Art. 8. 
                      Condono per reati comuni 
 
  Fuori dei casi di amnistia di cui all'articolo 1, sono condonate le
pene detentive non superiori a tre anni  e  le  pene  pecuniarie  non
superiori a lire  tremila,  e  di  altrettanto  sono  ridotte  quelle
maggiori inflitte o da infliggere. 
Il condono e' ridotto ad un anno per le  pene  detentive  ed  a  lire
mille per quelle pecuniarie nei  confronti  di  coloro  che,  per  la
medesima condanna, hanno usufruito o possono  usufruire  dell'indulto
concesso col regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Qualora il reato sia
stato commesso dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  5  ottobre  1945,  n.  679,  il  limite  della  pena
pecuniaria indicato nel comma primo e' raddoppiato. 

                               Art. 9. 
          Condono e commutazione di pena per reati politici 
 
  Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2  e  3,  per  i
delitti  politici  e  per  i  delitti  ad  essi  connessi  a'   sensi
dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale, si  applicano
le norme seguenti: 
    a) la pena di morte e' commutata in quella dell'ergastolo,  salve
le eccezioni disposte per l'amnistia dall'articolo 3; 
    b) la pena dell'ergastolo e' commutata in quella della reclusione
per trenta anni; 
    c) le altre pene detentive, se  superiori  a  cinque  anni,  sono
ridotte di un terzo; ma in ogni caso la  riduzione  non  puo'  essere
inferiore a cinque anni; le pene detentive  non  superiori  a  cinque
anni sono interamente condonate; 
    d) le pene pecuniarie sono interamente condonate. 

                              Art. 10. 
                       Esclusioni dal condono 
 
  Il condono non si applica: 
    1° nei confronti di coloro che, alla data dell'entrata in  vigore
del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che  si
costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa
disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena
siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena  di
morte e dell'ergastolo di cui all'art. 9; 
    2° per i reati indicati nell'art. 4; 
    3° per i reati previsti nel Codice  penale  negli  articoli  314,
317, 453, 575, 628, 629, 630: salvo  che  siano  stati  commessi  per
motivi politici; 
    4° per i reati contemplati negli  articoli  1  e  2  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  10  maggio  1945,  n.  234,  contenente
disposizioni, penali di carattere straordinario. 

                              Art. 11. 
                  Valutazione dei precedenti penali 
 
  Ai fini dell'applicazione dei benefici  concessi  con  il  presente
decreto si tiene conto dei precedenti penali  solo  nei  casi  e  nei
limiti stabiliti dalle disposizioni seguenti. 
  I benefici non si applicano a coloro che  alla  data  del  presente
decreto hanno riportato una o piu' condanne per delitto non colposo a
pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. 
  Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle  condanne
dichiarate estinte per precedente amnistia,  ne'  dei  reati  estinti
alla data del presente decreto  per  il  decorso  dei  termini  della
sospensione condizionale della pena  a  norma  dell'art.  167  Codice
penale  ne'  delle  condanne  per  le  quali   sia   intervenuta   la
riabilitazione. Nella applicazione dei benefici al reati politici non
si tiene conto dei precedenti penali; ma i  benefici  stessi  non  si
applicano ove si tratti di delinquente abituale, professionale o  per
tendenza. 

                              Art. 12. 
                         Revoca del condono 
 
  Il condono e' revocato di  diritto  qualora  chi  ne  ha  usufruito
riporti altra condanna per delitto  non  colposo  punibile  con  pena
detentiva superiore nel massimo ad un  anno,  commesso  entro  cinque
anni dalla data del presente decreto. 

                              Art. 13. 
             Reati commessi in danno delle Forze alleate 
 
  In ogni caso sono esclusi  dall'amnistia  e  dall'indulto  i  reati
commessi in danno delle Forze alleate o degli  appartenenti  a  dette
Forze, ovvero giudicati dai Tribunali alleati o in corso di  giudizio
presso tali Tribunali. 

                              Art. 14. 
                          Reati finanziari 
 
  Il presente decreto non  concerne  i  reati  finanziari  e  non  ha
effetto ai fini dell'applicazione delle leggi  sulla  avocazione  dei
profitti di regime. 

                              Art. 15. 
                           Reati militari 
 
  L'efficacia del decreto luogotenenziale  29  marzo  1946,  n.  132,
concedente amnistia e condono per i  reati  militari,  e'  estesa  ai
delitti ivi contemplati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno
1946. 
  Ove  detto  decreto  subordini  la  concessione  di  un   beneficio
all'adempimento di un  obbligo,  questo  deve  essere  adempiuto  nel
termine di 30 giorni dalla entrata in vigore  del  presente  decreto.
Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all'estero. 
  Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui agli articoli 1 e  2
del  decreto  luogotenenziale  suindicato,   non   si   tiene   conto
dell'aumento della pena preveduto  nell'art.  47  del  Codice  penale
militare di guerra. 

                              Art. 16. 
               Entrata in vigore del presente decreto 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia  per  i  reati
commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente
disposto negli articoli precedenti. 
  Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il
presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o
da quella in cui esso divenga esecutivo  con  ordinanza  del  Governo
Militare Alleato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 22 giugno 1946 
 
                             DE GASPERI 
 
                                          TOGLIATTI - ROMITA - BROSIO 
                                             DE COURTEN - CEVOLOTTO - 
                                                                GULLO 
 
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 

 

 

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11 ore fa, Amedeo.R. ha scritto:

Qui in Europa si ricorda lo sterminio pianificato dai tedeschi, molto meno si parla delle purghe

Come volevasi dimostrare, questo è lo scopo della giornata e della presente discussione. La si prende alla larga e poi si finisce sempre lì.

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8 ore fa, dariob ha scritto:

Vabbè per te sono stati infoibati per sbaglio, ok.

però non insistere nello 'spiritoso' perchè imho questo è un orrore.

Scusa Dario, gli italiani ne fecero tali e tante che il comandante delle SS nei Balcani ci chiese di moderarci (!!!)

Una volta ribaltatasi la scena, quale destino ti aspettavi per i fascisti? Tarallucci e vino? 

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Non so, potremmo anche fare che in Italia istituiamo la giornata degli indiani d'America, delle purghe di Stalin, dei massacri nel Congo, nel Congo quella del gas italiano in Somalia, in Germania quella della bomba di Hiroshima, in Russia quella dell'apartheid in Sud Africa etc

Anzi, per non dimenticare nessuno, la giornata delle giornate dei massacri

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