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La responsabilità del vertice. Il caso Moretti


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appecundria

La sentenza della IV Sezione penale n. 32899/2021 afferma:

 

“Risulta incensurabile l’affermazione della Corte di appello per la quale il controllo sulla correttezza della manutenzione avrebbe evitato il sinistro perché sarebbe emersa l’assenza della documentazione inerente la storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione.” 

“La Corte di appello ha posto in evidenza che sin da prima del verificarsi del sinistro di Viareggio tutti gli operatori del settore ferroviario erano a conoscenza del fatto che una manutenzione non eseguita a regola d’arte era stata all’origine di alcuni incidenti ferroviari, provocati dalla rottura per fatica di sale sulle quali si erano insediati - e non erano stati eliminati - corrosioni e/o danneggiamenti.” 

Per la Corte:

il fenomeno delle rotture era noto;

gli incidenti precedenti avevano già mostrato il rischio;

proprio per questo i controlli dovevano essere rafforzati.

Sempre la Cassazione scrive:

“Il sinistro occorso a Viareggio è stato ritenuto causato dalla rottura di un assile dovuta alla presenza di crateri di corrosione che avrebbero dovuto essere rilevati in occasione della manutenzione… I deficit di riparazione erano non occasionali bensì sistemici.”  

Non si parla quindi di un errore isolato. Secondo i giudici:

il sistema manutentivo aveva difetti strutturali;.tali difetti erano conoscibili; un adeguato sistema di controllo avrebbe potuto individuarli.

mozarteum

Nel caso Moretti pero’ la carenza contestata non determinava risparmi per rfi ma semmai per il fornitore austriaco.

Non so se le sentenze se ne siano occupate, penso di si, un conto e’ trasportare legname o auto che in caso di deragliamento causano danni circoscritti, un conto e’ trasportare materiale altamente infiammabile ed esplosivo: per i vagoni dedicati a questo tipo di trasporto l’attenzione manutentiva deve essere decupla.

Il processo e’ equo:

Responsabilita’ (con condanna mite) degli amministratori e dunque anche di Ferrovie (per far fronte all’ingente risarcimento) e affermazione del principio di massima attenzione manutentiva per i rotabili specie quelli adibiti a trasporto pericoloso.

Sarebbe stata inconcepibile se ci pensate una sentenza che a fronte di 37 morti e ustionati e ingentissimi danni materiali avesse detto: fatalita’

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mozarteum

Fra l’altro, nell’evoluzione del diritto e del concetto di responsabilita’, man mano che scienza e tecnica avanzano si riduce lo spazio della forza maggiore e del caso fortuito (le esimenti della responsabilita’).

Anche nell’evento di forza maggiore per eccellenza -il terremoto- la responsabilita’ non e’ esclusa (del progettista, dell’appaltatore, dell’anministratore pubblico), quando si provi che con una costruzione rispettosa delle norme sismiche una certa conseguenza distruttiva non vi sarebbe stata o sarebbe stata di entita’ minore, tale da salvaguardare almeno la vita umana: il caso di quella scuola crollata che causo’ la morte di decine di bambini, ad esempio

appecundria
28 minuti fa, mozarteum ha scritto:

Nel caso Moretti pero’ la carenza contestata non determinava risparmi per rfi ma semmai per il fornitore austriaco.

È ciò che personalmente non mi spiego.

Una versione molto arzigogolata potrebbe essere: considerato che il profitto di RFI viene dalle percorrenze sulla rete, avere noleggiatori di carri a prezzo più vantaggioso può generare maggiori percorrenze e quindi maggiori profitti. 

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